Super e Iper Ammortamento lasciano il posto a un nuovo credito d’imposta utilizzabile in compensazione con tributi e contributi nel modello F24

La Legge di bilancio 2020 ridefinisce la disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano nazionale Impresa 4.0, introducendo un nuovo credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali, in sostituzione delle precedenti misure agevolative note come “super ammortamento” e “iper ammortamento”. Viene adottato lo strumento del credito d’imposta, utilizzabile in compensazione con tributi e contributi nel modello F24.

Quali vantaggi

Per gli investimenti in beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati (Allegato A, legge 11 dicembre 2016, n. 232) è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del:

  • 40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro
  • 20% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro.

Per gli investimenti in beni strumentali immateriali  funzionali ai processi di trasformazione 4.0, tra cui il software, (Allegato B, legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall’articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205) è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del:

  • 15% del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 700.000.

La novità del 2020 è che l’impresa può accedere all’agevolazione per l’acquisto di software anche nel caso in cui non abbia effettuato investimenti in beni dell’allegato A.
Per investimenti in altri beni strumentali materiali, diversi da quelli ricompresi nel citato allegato A, è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del:

  • 6% nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 2 milioni di euro.

A chi si rivolge

Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.

Il credito d’imposta del 6% per gli investimenti in altri beni strumentali materiali è riconosciuto anche agli esercenti arti e professioni.

Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale. Sono inoltre escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

La fruizione del beneficio spettante è subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Ambito temporale

Sono agevolabili, ai fini del nuovo credito d’imposta, gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020. È prevista la possibilità di applicare la misura anche agli investimenti effettuati entro il 30 giugno 2021 purché, entro la data del 31 dicembre 2020, il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di un acconto pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione dei beni.

Utilizzo del credito d’imposta

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione con tributi e contributi nel modello F24 (art. 17 del D.Lgs. 241/97) in:

  • cinque quote annuali di pari importo per gli investimenti in beni materiali (“non altamente tecnologici” e “Industria 4.0”);
  • tre quote annuali di pari importo per gli investimenti in beni immateriali.

Il credito d’imposta è utilizzabile a decorrere:

  • dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni, per gli investimenti in beni materiali “non altamente tecnologici”,
  • dall’anno successivo a quello di interconnessione, per gli investimenti in beni materiali dell’Allegato A e per quelli in beni immateriali dell’Allegato B.

Alla luce di quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 110 del 31.12.2019, l’utilizzo del credito d’imposta non è soggetto alla “stretta” sulle compensazioni introdotta dall’art. 3 del Decreto fiscale7 e, quindi, per il suo utilizzo non è richiesta la preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi.

Pertanto, a titolo esemplificativo, in caso di investimento effettuato nel 2020 con interconnessione nello stesso anno, sarà possibile iniziare a usufruire del relativo credito d’imposta già a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Adempimenti documentali

Le imprese che beneficiano del credito d’imposta per i beni “Industria 4.0” (beni materiali dell’allegato A e beni immateriali dell’allegato B) devono effettuare una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico. Con un apposito Decreto del Mise saranno stabiliti il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio di tale comunicazione, che sembrerebbe richiesta al solo fine di consentire al Mise di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia della misura agevolativa.

I soggetti beneficiari del credito d’imposta devono conservare, pena la decadenza dall’agevolazione, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. In particolare, si segnala che:

  • le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati (sia “ordinari” sia “Industria 4.0”) devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni previste dalla Legge di bilancio 2020 (art. 1, commi da 185 a 190). Questo è un obbligo nuovo, non previsto nella precedente disciplina del super/iper ammortamento;
  • per gli investimenti in beni “Industria 4.0” degli allegati A e B citati, le imprese devono produrre una perizia tecnica semplice, rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali, o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato.

Tali documenti devono attestare che i beni hanno caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui ai richiamati allegati A e B e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
Per i beni di costo unitario non superiore a 300.000 euro, l’impresa può produrre, anziché la perizia o l’attestato di conformità, una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Riferimenti normativi:
Commi da 185 a 197 della legge di bilancio 2020
Credito d’imposta beni strumentali – MISE